Il caso Roggero e la legittima difesa in Italia

Il caso Roggero e la legittima difesa in Italia

Introduzione

La legittima difesa è sicuramente uno degli argomenti più delicati della nostra società, che non casualmente da tempo infiamma il dibattito pubblico. Oggi analizzeremo l’evoluzione della norma sulla legittima difesa, cosa è consentito dalla legge e cosa invece è proibito. Riporterò il famoso caso Roggero e una breve riflessione finale sul tema.

Giuridicamente cosa si intende per legittima difesa?

Nell’articolo 52 del codice penale si legge che non è punibile chi ha commesso il fatto agendo secondo i requisiti seguenti:

  1. per difendere la propria incolumità o quella altrui;
  2. in caso di pericolo imminente;
  3. nel caso non vi è la possibilità di sottrarsi all’aggressione.
  4. La difesa deve essere sempre proporzionata all’offesa.

Inoltre vi è anche scritto che è consentito l’utilizzo di un’arma (ovviamente se posseduta legalmente) o di un qualsiasi altro oggetto al fine della difesa, nel caso vi siano rispettati i requisiti elencati pocanzi.

Un altro articolo importante strettamente correlato alla legittima difesa, è l’articolo 55 del codice penale italiano. Questo provvedimento regola il fatto di eccesso colposo, stabilendo se sono stati varcati i limiti della legittima difesa. Nell’articolo vi si legge; “nel caso vi eccedano i limiti stabiliti dalla legge, il fatto verrà giudicato secondo i criteri concerni ai delitti colposi”. Seguendo nella lettura vi è una precisazione; “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto si trovava, al momento di tale, in stato di grave turbamento dovuto alla situazione di pericolo”.

Ora che conosciamo quali sono le norme vigenti in Italia sull’argomento, vorrei analizzare qual è stata l’evoluzione di questa norma nel mondo e in Italia, cosa queste hanno comportato e i casi più eclatanti e popolari su questo tema. Preciso in anticipo che rimane comunque di fondamentale importanza considerare ogni caso giuridico con estrema cautela e in modo a sé stante.

L’evoluzione della norma

Le origini nel 2100 a.C.

Le primissime forme di legge sulla legittima difesa di cui abbiamo le prove, affondano le loro origini addirittura nel 2100 a.C., in Mesopotamia attraverso il Codice di Ur-Nammu. Qualche secolo più tardi con il famoso codice di Hammurabi anche in Babilonia fu scritta la prima legge sulla legittima difesa. Entrambe ebbero un principio in comune; nel caso un individuo si introdusse, chiaramente senza il consenso del proprietario, nella proprietà di terzi e quest’ultimo lo avrebbe colto in flagrante, lo avrebbe potuto uccidere e non sarebbe stato processato poiché agito per difendere il proprio spazio vitale e di sicurezza. Nonostante fossero le prime leggi sulla difesa personale, queste non considerarono conto di molte condizioni e limiti. Infatti molti storici non considerano queste, come le prime vere leggi sulla legittima difesa.

La legittima difesa per i romani

Le prime leggi sulla difesa personale considerate dagli storici sono quelle dei Romani. Infatti nel 450 a.C. circa, il popolo romano fece un grande salto di qualità sulla questione giuridica del tema, indicando con maggiore accuratezza le condizioni della norma. Nello specifico, in caso di invasione estranea nella propria abitazione durante la notte, fu consentito uccidere l’individuo terzo per mancanza di visibilità, poiché non si è in grado di comprendere l’invasore quali intenzioni abbia. Mentre nel periodo diurno fu necessario rispettare dei parametri differenti: infatti fu necessario essere proporzionali all’offesa e avvertire le persone vicine del fatto; ciò venne attuato per avere una testimonianza in caso di omicidio. Questa fu la prima legge che introdusse il concetto di proporzionalità, seppur in forma primitiva, concetto che ancora oggi è previsto nelle normative italiane sulla legittima difesa.

Dal Medioevo

Nel Medioevo, in Italia, tramite l’Editto di Rotari nel 643 d.C., venne mantenuta invariata la norma che riguardò l’omicidio di notte, quindi in assenza di visibilità; ma venne effettuata una modifica per quanto concerne l’omicidio in dubbie circostanze o al di fuori della propria abitazione. Infatti in questo caso, l’assassino avrebbe dovuto pagare una somma di denaro alla famiglia della vittima; la somma di denaro venne calcolata in base alla classe sociale di quest’ultima. Circa 6 secoli dopo, nel XII secolo, venne attuato il Diritto Canonico, ideato dalla chiesa. Secondo quest’ultimo, per venir considerato non colpevole avresti dovuto dimostrare che l’omicidio fu commesso perché necessario per salvare la propria vita; in caso affermativo le pene furono praticamente irrisorie. Dal XII secolo fino ai codici preunitari nel 1850 circa, ci furono pressoché poche variazioni dal punto di vista giuridico sulla legittima difesa. Anche quando prima dell’unione, i vari regni costituirono il proprio codice penale, le norme rimasero praticamente invariate. Ciò che cambiò fu il modo in cui esse vennero applicate. Prima i giudici considerarono i casi sulla base di molti parametri, giuridico, morale, e talvolta anche personale. Dal momento che entrarono in vigore i codici preunitari dei vari regni, tutto diventò più chiaro e difficilmente interpretabile.

La legittima difesa dal concepimento del Regno d’Italia

La prima legge giuridica in Italia, dopo l’unificazione, fu il Codice Zanardelli, il primo codice penale del Regno d’Italia, approvato nel 1889 ed entrato in vigore l’anno successivo. Il codice Zanardelli fu l’evoluzione diretta di molti codici preunitari, il più presenti fu il codice penale sardo. Questo fu probabilmente il primo provvedimento giuridico, almeno in Italia, che legittimò l’utilizzo della forza solo in casi in cui l’incolumità fisica personale è seriamente in pericolo, sempre rispettando la proporzionalità, ed escludendo quindi di provocare lesioni solamente per proteggere la propria abitazione, la propria attività o i propri beni.

Codice Rocco (attuale codice penale italiano)

Il successore del Codice Zanardelli fu il Codice Rocco, approvato nel 1930 ed entrato in vigore il 1° luglio del 1931. Nello specifico l’articolo 52, Comma 1 del codice Rocco regola la legittima difesa in Italia. Questo codice è ancora in vigore sul territorio nazionale italiano, seppur subendo delle aggiunte e delle lievi modifiche tramite la Legge n. 59/2006 e la Legge n. 36/2019. L’articolo 52, comma 1 del Codice Rocco, prevede che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.” Da quanto riportato si giunge alla conclusione che per far in modo che si verifichi la non punibilità di un individuo (in caso del fatto) secondo l’articolo 52, vi devono essere 4 elementi presenti:

  1. Necessità di difendere un diritto proprio od altrui
  2. Pericolo attuale
  3. Offesa ingiusta
  4. Difesa proporzionata all’offesa

La riforma del 2006

Successivamente tramite la Legge n. 59/2006 sono stati introdotti il comma 2 e il comma 3 del corrispettivo articolo. Il comma 2 definisce che nei casi in cui si verifica la violazione di domicilio, si può usufruire dell’utilizzo di un’arma, se legittimamente detenuta, o di un altro oggetto idoneo al fine di difendere:

  1. La propria o altrui incolumità
  2. I propri o altrui beni, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione

Nei casi, quindi, di violazione di domicilio, nel caso in cui vengano rispettati i requisiti soprastanti, si verificherà la presunta proporzionalità, che comporterà come conseguenza diretta, la non punibilità dell’individuo. Il terzo comma dell’articolo in questione non fa altro che estendere la validità del secondo comma anche nei luoghi dove vi si esercita un’attività imprenditoriale, professionale o lavorativa.

La riforma del 2019

Come preannunciato poc’anzi, nel 2019 (tramite la Legge n. 36/2019) vi è stato introdotto un’ulteriore comma, il quarto nello specifico, e sono state apportate delle modifiche al secondo e terzo comma, lasciando invariato il primo comma come nella riforma precedente. Il quarto comma specifica che nel caso in cui l’invasione del proprio domicilio viene eseguita con violenza oppure con la minaccia di usare mezzi di offesa potenzialmente pericolosi, chi agisce per respingere l’intrusione agisce sempre in caso di legittima difesa. Nel comma 2 e 3 sono state apportate lievi modifiche; nello specifico nel secondo comma si evidenzia che: “nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione”, è stata solamente inserita la parola “sempre” nella sua definizione; invece il comma 3 è stato modificato esclusivamente per comprendere nella sua definizione anche il nuovo comma, il quarto. Queste due riforme (quella del 2006 e del 2019) sono state conseguite principalmente con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini in caso di aggressione e diminuire la discrezione dei giudici che valuteranno il caso specifico.

Ora che siamo in possesso di una struttura dettagliata e accurata dell’evoluzione di questa norma, dalle origini fino ai giorni nostri. Ritengo sia opportuno raccontare un caso di cronaca recente, avvenuto successivo all’ultima riforma, per comprendere come questo articolo viene applicato nei casi pratici.

Il caso Mario Roggero

Recentissimamente, precisamente il 15 luglio 2026, Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione con l’accusa di duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Capiamo perché di questa condanna da molti definita ingiusta, e perché i giudici che hanno preso in carico il caso, non hanno considerato la legittima difesa consona.

I fatti

Alle ore 17:38 del 28 aprile 2021, due individui con il volto nascosto da un cappello di lana e una mascherina entrano nella gioielleria del sig. Roggero, al momento del fatto vi sono presenti anche la figlia e la moglie all’interno del negozio. Uno dei due individui punta una pistola (che poi si rivelerà finta) in volto alla figlia, minacciandola; nel frattempo l’altro si nota intento a cercare denaro nella cassa accanto. Successivamente alla moglie e alla figlia vengono legate le mani e portate nel retro del negozio dove non sono presenti le telecamere e non si può ricostruire accuratamente quanto accaduto, ma secondo le testimonianze del gioielliere, queste sono state minacciate e picchiate con violenti schiaffi e pugni, in particolare la moglie. Dopo poco la figlia del gioielliere rientra nella zona principale del negozio (coperta da telecamere) e si vede intenta ad azionare con il piede il pulsante antirapina presente nella parte inferiore della cassa, che però, probabilmente per un malfunzionamento, non verrà attivato, non inoltrando quindi il segnale dall’allarme verso le forze dell’ordine. Da lì, la situazione si fa subito più concitata, da questo momento anche Mario Roggero appare nell’inquadratura della videosorveglianza, ma poco dopo viene ricondotto forzatamente nel retro con la pistola puntata alla nuca. Sono passati 3 minuti dall’inizio della rapina e alle 17:41, dalla macchina posteggiata appena fuori dal negozio appare un ulteriore individuo, complice degli altri due già presenti all’interno del negozio. Ora i tre rapinatori si trovano nel retro con Mario e sua moglie. Poco dopo riappaiono nella sala centrale del negozio, e si vede come la moglie e Mario vengano colpiti ripetutamente con calci e pugni sul viso e sul corpo. Dopodiché i tre rapinatori si danno alla fuga con la refurtiva, escono dal negozio ed entrano nell’auto posteggiata a pochi metri dall’entrata. Lì arriva Mario ed esplode un numero non ben quantificato di colpi di pistola verso i rapinatori, di cui due si trovano già dentro l’auto. L’individuo ancora fuori dall’abitacolo viene colpito alla schiena e si accascia a terra, prova a rialzarsi ma è troppo ferito; gli altri due che si trovavano nel lato anteriore del veicolo si danno alla fuga; Roggero li insegue, uno riesce a fuggire seppur ferito, l’altro lo colpisce con due colpi e si accascia a terra. Roggero non si ferma, al corpo a terra inizia a urlare numerosi insulti a distanza ravvicinata sferrandogli anche due calci sul volto. Al secondo calcio subito, questo si alza e cerca di rubare la pistola al gioielliere; da lì parte un breve conflitto corpo a corpo che vede vincitore Roggero, appena riappropriatosi dell’arma esplode altri colpi verso il soggetto già ferito, che finisce definitivamente a terra inerme. Dopodiché Mario Roggero si dirige verso il proprio negozio, facendo due vittime e un ferito.

I capi di accusa

Mario Roggero verrà imputato di omicidio volontario plurimo, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Quest’ultimo capo di accusa viene imputato poiché a Roggero gli è stato revocato il porto d’armi e nonostante l’arma fosse legalmente denunciata nel negozio, il gioielliere non era autorizzato a portarla fuori dal suo negozio come effettivamente ha fatto.

Precisazioni

Per fornirvi un contesto più ampio del caso è corretto precisare due punti:

  1. Mario Roggero prima della rapina finita in malo modo, fu già vittima subendo almeno altre due rapine, corrispettivamente nel 2005 e nel 2015. Una precisazione importante da fare, siccome avrebbe potuto contribuire ad instaurare un grave turbamento e stress post traumatico nei confronti di Mario Roggero.
  2. Mario Roggero già in precedenza fu al centro di un’accusa nel 2005, che lo portò a patteggiare in via definitiva per due mesi di reclusione e una multa da 2.280 euro. Ciò avvenne dopo un’accesa discussione tra sua figlia e il suo allora ragazzo. Mario si era infatti recato nella dimora del ragazzo e lo aveva aggredito fisicamente. All’arrivo dei genitori di questo, Roggero aveva estratto una pistola minacciandoli.

Il processo

L’accusa ha sostenuto che non si sono verificati i requisiti di legittima difesa in quanto gli spari non erano diretti per respingere l’aggressione o per difendere la propria o altrui incolumità; ma invece rappresentavano una reazione successiva alla rapina e pertanto non si poteva applicare l’articolo 52 sulla legittima difesa al caso specifico. La difesa invece ha sostenuto principalmente due tesi:

  1. Mario Roggero si trovava ancora in pericolo, poiché gli aggressori sarebbero potuti rientrare nel negozio verificando un pericolo concreto e reale per sé e la propria famiglia.
  2. Mario Roggero ha agito in stato di grave turbamento emotivo, che lo ha condotto a fare quel gesto.

La Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha giudicato il caso di Mario Roggero, ha escluso categoricamente la legittima difesa e le richieste avanzate dalla difesa dell’imputato. La Corte ha reputato che la rapina era chiaramente conclusa e i rapinatori erano platealmente intenti a fuggire non creando più un pericolo attuale; e inoltre, il turbamento emotivo e lo stress post traumatico di Mario Roggero non sono stati considerati sufficienti da giustificare o escludere la punibilità dell’imputato. Nonostante ciò la Corte ha concesso alcune attenuanti che hanno permesso la riduzione della pena da 17 anni in primo grado, alla condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi di reclusione e una sanzione provvisionale di 780.000 euro da pagare alla famiglia delle vittime, a fronte dei 3,3 milioni richiesti dalle parti civili.

La mia opinione sul caso Roggero

Nel dibattito pubblico che riguarda questo caso, la società si è divisa principalmente in due grandi scuole di pensiero. La prima sostiene che il gioielliere ha agito correttamente, almeno escludendo il punto di vista giuridico. La seconda fazione sostiene la questione sul lato prettamente giuridico, ritenendo la condanna inflitta corretta. Io ritengo che dal punto di vista giuridico i giudici che hanno seguito il caso abbiano svolto correttamente il proprio ruolo. Infatti seppur dal punto di vista umano si può provare compassione e vicinanza sincera verso Roggero, dal punto di vista prettamente giuridico è molto difficile scagionarlo completamente. Mario Roggero infatti ha varcato e violato nettamente le leggi che riguardano la legittima difesa, che sono peraltro molto chiare in merito, perciò ritengo che la sua condanna sia coerente con quanto dichiara il codice penale italiano.

La grazia per Roggero?

Negli ultimi giorni in molti stanno avanzando la tesi nella quale Roggero dovrebbe ricevere la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Su questo punto non assumo una posizione netta perché in entrambi i casi reputo si potrebbero riscontrare delle conseguenze poco piacevoli. Nel caso in cui Roggero non riceverà la grazia, passerà i suoi prossimi 15 anni in un istituto penitenziario, un soggetto che comunque sia ha sempre lavorato e contribuito regolarmente all’economia italiana. D’altro canto se Roggero riceverà la grazia, casi come questo ritengo che si potrebbero verificare con maggior probabilità in futuro, in quanto questo caso potrebbe esser preso come esempio da alcuni, e di conseguenza chi si troverà in situazioni simili si sentirà più tutelato ad usare la violenza, anche quando questa non è consentita dalla legge. Soprattutto ci tengo a specificare che l’opzione della grazia non è una soluzione attuabile per una moltitudine di casi, soprattutto nel lungo periodo. La grazia è uno strumento che bisogna essere utilizzato con cautela e non bisogna abusarne.

Opinione personale

Ritengo che questo sia un tema molto delicato in quanto spesso vi è interessata la vita delle persone, da ambe le parti, sia la parte offesa e sia la parte che offende. Reputo che molte persone trattino il tema con una superficialità talvolta imprudente. Io penso che banalmente andrebbero tutelati maggiormente i cittadini che subiscono furti di tipo economico, materiale e non solo. Ci basti pensare che nella stragrande maggioranza dei furti subiti nella propria attività commerciale o nella propria dimora, le vittime non ricevono la totale integrità della somma che gli è stata sottratta; escludendo comunque dall’ipotesi che i beni rubati non abbiano valore affettivo, caratteristica che spesso non si verifica. Reputo che l’utilizzo della forza, talvolta mortale, in ogni situazione di violazione di domicilio non andrebbe legalizzata; ciò potrebbe facilmente degenerare e creare un ambiente ostile per chiunque vi abiti in questo paese. Piuttosto, se ne avessi la possibilità, abolirei totalmente il risarcimento dei danni a favore di chi commette il reato primario, indipendentemente se da questo ne scaturirà un altro. Tuttavia comprendo la tesi di chi sostiene che dal momento che un individuo si immette nell’abitazione di una persona terza con intenzioni poco piacevoli, quest’ultima possa fare quello che preferisce verso il soggetto potenzialmente pericoloso, anche ucciderlo nei casi più gravi. In merito a quest’ultima tesi appena riportata però ritengo che la legge italiana difenda già sufficientemente il cittadino offeso, infatti in particolare tramite l’articolo 52 di cui parlavamo pocanzi, il codice penale italiano permette al cittadino di difendersi adeguatamente nel caso si verifichi una situazione di pericolo attuale e concreto. Piuttosto, ciò che lo stato italiano potrebbe migliorare nella difesa del cittadino, è garantire delle pene adeguate verso il soggetto che commette reato e garantire il risarcimento dei danni, idealmente totale, verso chi subisce il danno. Probabilmente la mancanza di pene consone, che a mio parere dovrebbero essere più elevate, non nella teoria ma nella pratica, rappresentino una delle principali cause degli atti di criminalità così diffusi, che si verificano quotidianamente in Italia.